IL PRETORE Sull'eccezione di illegittimita' costituzionale degli artt. 13, comma 2 e 15, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 541, in relazione all'art. 76 della Costituzione, sollevata dalla difesa di Casazza Giuseppe Giorgio, osserva. In fatto Casazza Giuseppe e stato tratto a giudizio di fronte a questo pretore a seguito di atto di opposizione a decreto penale "per il reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 13, comma 2 e 15, comma 1, d.lgs. n. 541/1992, 201, quinto comma, r.d. n. 1265/1934 perche', informatore scientifico per la ditta ''IMO'', con piu' azioni esecutive, di un disegno criminoso, effettuava consegne di campioni gratuiti sulla base di richieste non conformi a quanto previsto dalla legge: nella fattispecie, tre richieste erano prive di timbro, una richiesta era priva di firma del medico richiedente e otto richieste e otto richieste erano prive di data. In Genova, il 24 febbraio 1996, il 20 febbraio l997; in Bologna il 15 aprile 1997 ed in Mel (Belluno), in Dolo e in Bologna in data imprecisata". Risulta dagli atti del fascicolo d'ufficio che venne effettuato un accertamento presso la ditta "IMO" S.r.l., con sede in Trezzano (Milano), che produce medicinali omeopatici, ove vennero rinvenute ed acquisite in copia delle richieste di saggi gratuiti di campioni di medicinali compilate in modo non conforme a quanto richiesto dall'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 541/1992. Tra di esse vi erano quelle consegnate dall'imputato, delle quali la prima redatta a Genova; quindi, ritenuta la competenza di questa a.g., veniva emesso decreto penale di condanna, cui tempestivamente si opponeva l'imputato, chiedendo procedersi a giudizio. Le richieste indicate dal capo d'imputazione sono acquisite al fascicolo d'ufficio in quanto corpo del reato. Preliminarmente all'apertura del dibattimento il difensore avanzava istanza di ammissione all'oblazione e formulava eccezione di illegittimita' costituzionale delle norme citate per violazione dell'art. 76 della Cost., eccezione cui si associava il p.m. La questione e' rilevante ai fini del decidere: invero l'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 541/1992 statuisce che "i campioni non possono essere consegnati senza una richiesta scritta, recante data, timbro e firma del destinatario"; il successivo art. 15, al primo comma stabilisce che "la violazione delle disposizioni del presente decreto sulla pubblicita' presso gli operatori sanitari, comporta l'irrogazione delle sanzioni penali previste dall'art. 201 del t.u. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche". Infine l'art. 201 da ultimo citato stabilisce che "il contravventore e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da L. 200.000 a L. 1.000.000". La legittimita' costituzionale della norma sanzionatoria come sopra ricostruita e dunque rilevante ai fini della decisione di merito, perche', in difetto di legittimita' della stessa, verrebbe meno la norma sanzionatoria della condotta illecita che si assume consumata. Sotto altro profilo la questione di legittimita' costituzionale della norma e' rilevante perche' condiziona l'ammissibilita' o meno della richiesta di oblazione avanzata tempestivamente, richiesta allo stato inammissibile essendo il reato punito con pena detentiva congiunta alla pena pecuniaria. Ne' infine puo' essere pronunciata sentenza ex art. 129 c.p.p., poiche' l'esame delle richieste acquisite agli atti e la stessa emissione del decreto penale di condanna prova la sussistenza materiale del fatto, cioe' la mancanza, nelle richieste di campioni gratuiti; delle indicazioni richieste dalla legge. La questione sollevata inoltre non e' manifestamente infondata. In diritto Il sistema sanzionatorio di cui si e' detto invero trova la sua origine nella direttiva 92/98/CEE del Consiglio concernente la pubblicita' dei medicinali per uso umano. In esecuzione di tale direttiva e' stata emanata, il 19 dicembre 1992, la legge n. 489 che conferiva al Governo la delega ad emanare i decreti legislativi occorrenti per darvi attuazione. L'art. 2 detta i criteri e i principi direttivi generali della delega legislativa; in parricolare la lett. D) indica le sanzioni ipotizzabili per le violazioni: "saranno previste, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, salve le norme penali vigenti, norme contenenti sanzioni penali e amministrative per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, da comminare in via alternativa o congiunta, e della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma fino a lire duecento milioni; le sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno, individuati in base ai criteri ispiratori degli artt. 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689; la pena dell'ammenda sara' comminata per le infrazioni formali; la pena dell'arresto e dell'ammenda per le infrazioni che espongono a pericolo grave o a danno l'interesse protetto. In esecuzione della delega il governo ha emanato il d.lgs. n. 541/1992, il cui contenuto, per quanto concerne la consegna dei campioni gratuiti, e' quello sopra riferito. Il legislatore delegato ha di fatto sanzionato in maniera pressocche' identica tutte le violazioni alla disciplina dettata in materia di pubblicita' dei medicinali per uso umano (unica eccezione e' quella prevista dall'art. 11), poiche' agli artt. 6, comma 10 e 15, comma 2, legge citata ha stabilito che la violazione delle disposizioni del presente decreto ... comporta l'irrogazione delle sanzioni penali previste dall'art. 201 t.u.l.s.s., cioe' la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda. Ad avviso di questo giudice, invece, i legislatore delegante aveva differenziato, graduandole, le varie ipotesi di contravvenzione e le relative sanzioni, prevedendo la sola sanzione amministrativa laddove le violazioni non comportino violazione degli interessi generali dell'ordinamento interno e ricorrendo alla sanzione penale quando tali interessi siano violati; di piu' aveva stabilito che la pena dell'ammenda fosse prevista per le violazioni formali e quella congiunta dell'arresto e dell'ammenda potesse essere prevista "per le azioni che espongono a pericolo grave o a danno l'interesse protetto". Appare pertanto necessario stabilire a quale delle categorie individuate dal legislatore delegante appartenga la violazione riscontrata nella fattispecie in esame, al fine di individuare quale fosse la sanzione che avrebbe dovuto essere prevista nelle intenzioni del legislatore. Il richiamo agli artt. 34 e 35 della legge n. 689/1981 serve ad individuare una serie di reati che a suo tempo vennero depenalizzati ed altri che, al contrario, restarono esclusi dalla depenalizzazione: la lettura di tali norme consente di ritenere che vennero considerati fatti di rilevante gravita', e quindi tali da giustificare il mantenimento della sanzione penale, le violazioni della disciplina di prevenzione infortuni, le violazioni ambientali. le norme sull'igiene degli alimenti, alcune norme sulle armi: norme tutte che tutelano lo svolgimento di attivita' umane che incidono direttamente sulla sicurezza dei singoli e della collettivita'. Non pare possa esservi dubbio che le norme in materia di pubblicita' dei medicinali rientrino in tale vasta categoria, tutelando l'interesse generale ad un corretto esercizio di tale attivita', i cui riflessi sulla salute pubblica sono di immediata evidenza. Pare dunque non possa essere oggetto di alcuna censura la scelta del legislatore delegato di sanzionare penalmente le violazioni alle norme in materia di pubblicita' dei medicinali. Non altrettanto puo' dirsi per la scelta del tipo di sanzione da applicare: infatti il legislatore delegante aveva espressamente previsto da un lato che per le violazioni di tipo formale dovesse applicarsi la sola ammenda e dall'altro che per le violazioni che espongono a pericolo grave o a danno l'interesse protetto dovesse essere prevista la pena congiunta. Nella fattispecie in esame la violazione alla norma sostanziale consiste nel difetto di uno dei requisiti della richiesta scritta di campioni omaggio, requisiti che sono: la data, il timbro e la firma del destinatario. Tali indicazioni servono ad individuare con precisione il sanitario che effettua la richiesta, poiche' la sottoscrizione trova conferma nel timbro, che reca il numero di iscrizione all'Ordine dei medici, e nella data, che individua temporalmente il momento della richiesta, poiche' il comma 3, dell'art. 13, stabilisce che gli informatori scientifici possono consegnare solo due campioni a visita. Si comprende dunque la ratio della norma; pare tuttavia potersi escudere che la violazione di essa comporti pericolo grave o danno per l'interesse protetto. Il d.lgs. n. 541/1992 stabilisce, all'art. 2, che la pubblicita' deve favorire l'uso razionale del medicinale, presentandolo in modo obiettivo, senza esagerarne le proprieta' e senza indurre in inganno il destinatario. Questo l'obiettivo espresso della legge: il suo contenuto normativo riflette questo scopo, indicando quali sono i medicinali per i quali la pubblicita' e' consentita, quali possono essere i contenuti di tale pubblicita'; quale la procedura autorizzativa delle singole pubblicita'; quali i modi di pubblicita' presso gli operatori sanitari e i requisiti degli informatori scientifici. Se questi sono gli scopi della norma non pare possa ragionevolmente sostenersi che la mancanza di uno dei requisiti indicati dalla legge sulla richiesta di campioni gratuiti formulata da un medico all'informatore scientifico costituisca grave pericolo o danno per la corretta e razionale diffusione dei farmaci, come potrebbe invece configurarsi laddove venisse violata la norma che fa divieto di pubblicizzare farmaci che contengano stupefacenti (art. 3, comma 2, legge citata) o indichi che il medicinale ha ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio (art. 5, lett. n); anche se non sempre la mancanza di uno dei requisiti della richiesta puo' dirsi de plano costituire mero errore formale, laddove ad esempio manchi la sottoscrizione del medico, certo e' che essa non pone in grave pericolo gli interessi tutelati dalle norme. In effetti il legislatore delegato si e' limitato a richiamare l'applicazione della sanzione penale prevista dall'art. 201 t.u.l.s.s., sia per le violazioni della legge concernenti la pubblicita' presso il pubblico (art. 6, comma 10) sia per quelle concernenti la pubblicita' presso gli operatori sanitari (ad eccezione della violazione di cui all'art. 11), sanzionandole quindi tutte con la pena congiunta, cio' in evidente violazione del limite chiaramente impostogli dalla legge delega, che ben aveva graduato le possibili violazioni. Eccedendo i poteri espressamente conferitigli, e sanzionando in maniera piu' grave anche fatti che non comportano pericolo grave per la tutela dell'interesse protetto, il legislatore delegato ha legiferato al di la' dei poteri espressamente conferitigli, e, pertanto, l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo e' incostituzionale per omesso rispetto dei criteri indicati dalla legge delega e, conseguentemente, per violazione dell'art. 76 della Costituzione.